11 giugno 2021

"Falsità ideologica in atto pubblico", Signoroni condannato penalmente. Se la cava con una multa. “Non ne sapevo nulla”

Il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, è stato condannato per il reato di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” previsto dall’articolo 483 del Codice Penale. La condanna alla pena pecuniaria di 1.500 euro risale al mese di dicembre del 2020 (il decreto penale di condanna è stato protocollato il 9 dicembre 2020), ma la notizia emerge solo ora dalle carte processuali.

A conferire alla notizia un aspetto surreale è che il diretto interessato, lo stesso Signoroni, contattato telefonicamente, sembra letteralmente cascare dalle nuvole. “E' assurdo – dice –. Su questa cosa non ho mai ricevuto nulla. Sento subito il legale”.

Tutto nasce dalla vicenda conseguita all'elezione di Signoroni alla guida dell’Amministrazione provinciale, vicenda che definire tormentata è riduttivo. In particolare, a chiedere la condanna per il reato di cui all’art. 483 del Codice Penale, è stato il Pubblico Ministero Milda Milli, Sostituto Procuratore della Repubblica di Cremona, con richiesta protocollata il 7 settembre 2020 indirizzata al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cremona.

Dalla richiesta del pm si apprende che Signoroni risultava “iscritto nel registro delle notizie di reato in data 30.07.2020”. Signoroni, si evince dalle carte processuali, era allora imputato del reato di falsità ideologica “per avere attestato, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Presidente della Provincia di Cremona, fatti non conformi al vero e, segnatamente, dichiarava di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 267/2000 (il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; ndr), pur ricoprendo in quel periodo la carica di membro del CDA e Vice Presidente A.T.O. di Cremona, con poteri di rappresentanza”.


I PUNTI SALIENTI DELLA VICENDA – Dal punto di vista politico/giuridico la vicenda è nota ed è stata ampiamente ripresa a suo tempo dai media locali. Quello che non era ancora emerso è che per questa stessa vicenda Signoroni è stato poi condannato dal Tribunale di Cremona. L’elezione a Presidente della Provincia di Signoroni, che è anche sindaco di Dovera, è stata “viziata” sin dall’inizio dalla sua presenza nel Consiglio di Amministrazione, con funzioni di vicepresidente, dell’A.T.O., Azienda d’ambito territoriale della Provincia che sovrintende al ramo idrico per il territorio cremonese. L’A.T.O. è dunque un ente provinciale e si è pertanto posto sin dalle elezioni provinciali del 25 agosto 2019 il problema dell’incompatibilità di Signoroni con la presidenza della Provincia. Il tema, sollevato allora dalla Lega con la militante Simona Sommi assistita dall’avvocato Raffaella Bordogna, è approdato al tribunale civile di Cremona, che con ordinanza del 19 dicembre 2019 ha giudicato Signoroni ineleggibile alla data del 25 agosto proprio a causa del suo ruolo nell’A.T.O.

Tuttavia, dal momento che nel frattempo Signoroni aveva rassegnato le sue dimissioni da Presidente proprio per via del ricorso, il tribunale, il 30 dicembre 2019 pur confermando l’ineleggibilità del nuovo presidente alla data del 25 agosto ha ritenuto che non poteva essere dichiarata la decadenza dall’incarico, sanzione prevista dalla normativa per i casi di incompatibilità. E’ così che, sulla base della nuova tornata elettorale del 23 novembre 2019, a fronte della sua uscita dal Cda dell’A.T.O. e della conseguente rimozione delle cause di ineleggibilità, Signoroni viene ufficialmente eletto Presidente della Provincia di Cremona.

La trafila non finisce del tutto, perché contro la sentenza del 30 dicembre 2019 è stato presentato ricorso in appello presso la Corte di Brescia. Appellante è l’avvocato Giovanni Gagliardi, consigliere comunale a Cremona; appellati Simona Sommi della Lega, lo stesso Signoroni (non costituito) e la Provincia di Cremona (non costituita). Alla luce del fatto che nel frattempo il quadro si era sostanzialmente definito, l’appellante (Gagliardi) ha rinunciato al giudizio e la Corte di Brescia ha dichiarato “estinto il giudizio” con decisione del 23 dicembre 2020.

L’ASPETTO PENALE - Fin qui gli eventi sotto il profilo giuridico e politico. Parallelamente, però, è proseguita la vicenda penale, con quella richiesta del pm nel settembre 2020, in cui la dottoressa Milli annota: “Considerato che la sussistenza della fattispecie di reato di cui sopra (falsità ideologica in atto pubblico; ndr) risulta provata sulla base dei rilievi eseguiti (…)” e “ritenuto che il reato per il quale si procede è perseguibile d’ufficio e che deve applicarsi soltanto la sanzione pecuniaria”, si chiede “emettersi nei confronti dell’imputato (…) decreto penale di condanna alla pena di euro 1.500,00 di multa”.

Alla richiesta del pubblico ministero fa seguito il decreto penale di condanna a firma del giudice Pierpaolo Beluzzi, depositato in cancelleria del Tribunale tre mesi dopo, ossia il 9 dicembre 2020. “Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero – si legge nel decreto firmato da Beluzzi – con la quale si chiede l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato sopra generalizzato per il relativo reato”, il Gip “condanna l’imputato alla pena richiesta – euro 1.500,00 di multa”.

Senza dubbio, quella di Signoroni è stata una “leggerezza”, come ebbe a definirla il segretario provinciale del Pd, Vittore Soldo, in un intervento pubblicato sul sito del Pd cremasco il 4 novembre 2019 (dunque almeno un anno prima della condanna penale di Signoroni). Osserva Soldo analizzando la vicenda sotto il profilo politico: “Signoroni non ha commesso nessun delitto e la sottoscrizione della sua candidatura senza essersi prima dimesso dalla vice presidenza dell’A.T.O. è stata una leggerezza che non aveva implicazioni di sostanza”.

A quanto si apprende adesso dalle carte processuali, per il Pubblico Ministero e per il Giudice per le Indagini Preliminari, però, poiché l’aspetto politico è ovviamente ininfluente, il reato di falsità ideologica in atto pubblico commesso da Signoroni risulta provato. Attendiamo a questo punto una presa di posizione di Signoroni, una volta che avrà conferito con il suo avvocato, anche perché, sulla base di quanto riportato dal decreto di condanna, il presidente della Provincia “può proporre personalmente o a mezzo del difensore opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto”.

Federico Centenari


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