6 luglio 2021

Prima vittoria di ANAFIBJ: il Tar non concede la sospensione del trasferimento a Montichiari ma rinvia la trattazione a una nuova udienza fissata per il 17 novembre

Sulla tormentata vicenda dello spostamento a Montichiari (Bs) della Mostra Nazionale del bovino da latte è intervenuto ieri il Tar della Lombardia, sezione staccata di Brescia. Con ordinanza, il Tar boccia la richiesta di sospensione del trasferimento della Fiera del bovino a Montichiari avanzata da CremonaFiere e rimanda di fatto la trattazione nel merito della vicenda ad una nuova udienza, fissata per il 17 novembre. 

Nel frattempo, attraverso un comunicato stampa, l’ANAFIBJ (Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana), contro la quale sono stati proposti due ricorsi da Cremona Fiere Spa, canta vittoria.

Il TAR della Lombardia – scrive l’ANAFIBJ nella nota stampa – dà ragione ad ANAFIBJ e respinge due ricorsi fotocopia che miravano a bloccare l’organizzazione della 69ª Mostra Nazionale del bovino da latte in programma il prossimo mese di novembre presso la fiera di Montichiari (Brescia). Lo rende noto la stessa Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana, esprimendo soddisfazione per il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dello scorso 5 luglio 2021”. 

“La posizione del TAR riconosce la natura privatistica del rapporto tra ANAFIBJ e Fiera di Cremona – commenta Fortunato Trezzi, presidente ANAFIBJ – e così facendo conferma la facoltà che come Associazione abbiamo di decidere in piena libertà e autonomia dove organizzare la Mostra Nazionale del bovino da latte”. 

Il TAR – conclude ANAFIBJ – ha respinto le domande cautelari in entrambi i ricorsi, dichiarando improcedibili le istanze di accesso”. 

COSA SCRIVE IL TAR - In realtà, stando a quanto si legge nell’ordinanza del Tar, qualche precisazione si rende d’obbligo. Il Tar scrive infatti: “si tratta dunque di stabilire se l’ANAFIBJ sia incorsa in qualche forma di responsabilità precontrattuale nel momento in cui ha deciso di non proseguire le trattative con Cremona Fiere spa per l’affidamento dell’organizzazione della Mostra Nazionale della Frisona Italiana. Come si è visto sopra, la convenzione dell’aprile 2016 qualificava la proroga dopo il 2020 come eventuale, e non conteneva riferimenti di interesse pubblico che potessero guidare la scelta. Spetta dunque al giudice ordinario valutare se vi siano state violazioni della buona fede precontrattuale”.

Questa conclusione, annota il Tar, “comporterebbe l’immediata dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Tuttavia, essendo emersa nella discussione in camera di consiglio l’ipotesi della presentazione di motivi aggiunti, anche in conseguenza della documentazione prodotta in giudizio, sembra preferibile per il momento una pronuncia limitata alla reiezione delle domande cautelari. Contestualmente, è però necessario disporre la fissazione del merito, per evitare di mantenere troppo a lungo nei ruoli di causa dei ricorsi per i quali vi sono dubbi di giurisdizione”.

Di qui la decisione del Tar: riunire i ricorsi, respingere la domanda cautelare in entrambi i ricorsi, dichiarare improcedibili le istanze di accesso formulate nei ricorsi, fissare la trattazione del merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2021.

 

 


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