L'Autorità Anticorruzione: "L'aggiudicazione dello Stadio Zini per 1 euro è illegittima". Contestata al Comune di Cremona anche l'assenza di gara pubblica per l'affidamento alla Cremonese
La difesa del Comune di Cremona non convince Anac in merito alla concessione dello stadio alla Cremonese: secondo l'Autorità Anticorruzione, quell'aggiudicazione resta illegittima, con l'ente chiamato a mettere in campo "le più opportune azioni a tutela dell'interesse pubblico", provvedendo ad una "applicazione rigorosa della disciplina di settore". La vicenda: lo scorso dicembre Anac aveva avvisato l'amministrazione comunale che, secondo le risultanze di sopralluoghi e ispezioni effettuati, emergevano irregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del Codice degli Appalti in merito all'affidamento in concessione dello stadio Zini, contestando violazioni in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza. Nello specifico, l'affidamento dello stadio alla società sportiva Cremonese spa è stato disposto in assenza di gara, o altra procedura di selezione pubblica, disponendo in via discrezionale l'assegnazione alla Cremonese spa, protraendo nel tempo l'affidamento attraverso "plurime, illegittime clausole di rinnovo". Ulteriore rilievo: secondo l'Anac, è stato predisposto un canone di concessione "irrisorio" (un euro per ciascuna stagione sportiva), ritenuto "non congruo rispetto al tipo di affidamento" e "assolutamente antieconomico per l'amministrazione comunale". L'Anticorruzione ha contestato poi l'illegittimità della previsione anticoncorrenziale che obbliga l'eventuale terzo acquirente del bene al rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria durante il tempo della concessione. Infine, Anac ha rilevato l'inosservanza delle norme del codice dei contratti. Secondo il Comune di Cremona, rispetto alle osservazioni dell'Anac sulla illegittimità dell'affidamento dello stadio Zini alla Cremonese, non vi erano soluzioni alternative ragionevoli, giustificando l'individuazione della Cremonese quale unico possibile concessionario, in assenza di gara. Riguardo al canone, fissato in un euro a stagione, ha spiegato che serviva "a garantire la presenza di un gestore dello stadio, dato che le piccole società calcistiche non ricavano introiti tali da rappresentare un vantaggio significativo di fronte agli oneri di mantenimento della struttura". Per quanto riguarda la clausola di rimborso al concessionario delle spese sostenute in caso di vendita, l'ente del capoluogo lombardo ha specificato nella sua difesa che quella clausola prevista nella convenzione verrà disapplicata al momento della vendita dell'immobile. Infine, sui contestati mancati controlli sull'esecuzione del contratto e sull'affidamento dei lavori a terzi, il Comune si è difeso sostenendo che "solo una parte minimale" di quei lavori era riconducibile alla convenzione. La società sportiva, invece, da parte sua ha sostenuto che l'espletamento dei lavori al di fuori dei controlli del concedente "è imputabile alla ristrettezza dei tempi disponibili per l'adeguamento dello stadio, dopo la promozione in serie B e poi in A". Ora, alla luce della doppia difesa, l'Autorità Anticorruzione ha ribadito, punto per punto, i rilievi e le criticità riscontrate. Rileva l'Anac: "Nell'ultimo ventennio l'amministrazione ha garantito in via esclusiva alla Cremonese spa l'utilizzo e la gestione dello stadio comunale, procedendo al rinnovo della concessione senza alcuna apertura di mercato, garantendo così al concessionario indiscussi vantaggi economici. L'affidamento, infatti, risulta pacificamente remunerativo per il concessionario, che ha avuto in gestione per vent'anni, e lo avrà per altri quindici, lo sfruttamento economico dell'impianto percependo tutte le entrate, anche di quelle dello sfruttamento pubblicitario e i ricavi del bar-ristorazione, riversando al comune un solo euro all'anno"
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