In Cremonese-Sampdoria tentarono di organizzare risse e lancio di razzi. La Questura emette DASPO per tre tifosi
In occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie A “U.S. Cremonese 1903 – U.C. Sampdoria” disputatosi in data 24 ottobre 2022 alle ore 18.30, presso lo stadio comunale “G. Zini” di Cremona, a fine partita sono state registrate alcune intemperanze e un tentativo di scontro tra frange di tifosi locali e supporters della squadra della Sampdoria.
Com’è noto tra la tifoseria della Cremonese e quella della Sampdoria esiste una forte rivalità data legata ad accadimenti degli anni ’90 che hanno interrotto un gemellaggio storico.
La massiccia presenza di forze dell’ordine facenti parte del dispositivo di ordine pubblico ha comunque impedito qualsiasi tipo di contatto tra le tifoserie prima della partita e per tutta la durata dell’evento sportivo non si è verificata quindi alcuna problematica relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Al triplice fischio di chiusura dell’arbitro, che ha decretato il successo della squadra ospite, un gruppo di tifosi cremonesi, composto da un centinaio di unità circa, è uscito repentinamente dallo stadio Zini per radunarsi nel piazzale Domenico Luzzara nei pressi della curva sud e, dopo essersi travisati al fine di celare la propria identità, si è diretto verso via Dante Ruffini e poi verso via Antiche Fornaci, raggiungendo così via Cappuccini, ove era presente un presidio di personale in servizio di Ordine Pubblico, allo scopo di cercare il contatto coi tifosi sampdoriani i cui veicoli erano parcheggiati in apposita zona riservata ubicata in Via del Macello.
Dal gruppo si sono poi staccati una ventina di soggetti che hanno acceso numerosi fumogeni cercando di avanzare verso la tifoseria blucerchiata. Un tifoso cremonese, dopo essersi fermato, ha improvvisamente acceso e fatto partire un razzo luminoso di quelli utilizzati come segnalatori in ambito nautico, direzionandolo verso la tifoseria avversaria e verso le forze dell’ordine frapposte tra le due fazioni.
Grazie alla presenza del dispositivo delle forze dell’ordine ed alla mediazione operata dal personale della DIGOS presente sul posto il gruppo ha poi desistito disperdendosi e non si sono verificati contatti fra le due tifoserie.
Nei giorni successivi la DIGOS ha avviato un’attività di indagine al fine di identificare gli autori del tentativo di scontro con i tifosi sampdoriani nonché il soggetto resosi responsabile del lancio del razzo, azione di estrema pericolosità e imprudenza per l’incolumità sia dei tifosi stessi sia dei componenti delle forze dell’ordine presenti.
Attraverso la minuziosa analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza cittadina, di quelle girate dalla Polizia Scientifica e di quelle riprese dalle telecamere posizionate dentro e fuori dallo stadio Zini è stato individuato e identificato il responsabile del lancio del razzo di segnalazione che è stato conseguentemente indagato, nei giorni scorsi, alla locale Procura della Repubblica per il reato di “possesso accensione e lancio di materiale pericoloso, in occasione di manifestazioni sportive” ex art 6 bis Legge 401/89.
Sono poi stati identificati altri due soggetti individuati fra i promotori del tentativo di contatto fra le tifoserie che non si sono resi responsabili di violazioni di carattere penale.
L’analisi dell’attività investigativa effettuata dalla DIGOS ha poi consentito al personale della Divisione Anticrimine della Questura di avviare l’iter amministrativo previsto per l’emissione di provvedimenti interdittivi a carico dei tre tifosi. All’esito della procedura, il Questore ha applicato tre provvedimenti di D.A.SPO: della durata di un anno a carico dei due soggetti individuati fra i partecipanti all’azione e della durata di due anni a carico del soggetto responsabile dell’accensione e lancio del razzo.
I tre provvedimenti prevedono il divieto di accedere in tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale, in occasione di tutti gli incontri di calcio anche di tipo amichevole disputati da qualunque squadra che militi nei campionati nazionali di serie “A”, “B”, “Lega Pro”, campionati dilettantistici “D”, campionati regionali (eccellenza, promozione, I^ categoria, II^ categoria, III^ categoria), anche amichevoli, gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League, Champions League, gli incontri disputati dalla Nazionale Italiana e dalla medesima compagine Under 21, nonché in tutti i luoghi interessati allo svolgimento degli allenamenti delle squadre impegnate nei suddetti campionati. Ai tre è anche vietato di accedere entro il raggio di 1000 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ai luoghi e vie limitrofe interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di coloro che partecipano e/o assistono alle predette manifestazioni sportive e più specificatamente le stazioni ferroviarie e luoghi adiacenti, piazzali abitualmente adibiti alle partenze, arrivo e sosta dei veicoli per gli esodi dei tifosi, le stazione autolinee e vicinanze, aeroporti, impianti sportivi e dintorni, a partire da due ore prima e fino a due ore dopo la conclusione delle sopracitate manifestazioni sportive agonistiche di calcio;
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