26 luglio 2021

Green Pass obbligatorio per i clienti ma non per il personale. Molti imprenditori cremonesi "nel pallone": come facciamo a lavorare?

C’è grande confusione in molte attività commerciali cremonesi, così come del resto in tutta Italia, in vista dell’introduzione del Green Pass. Il punto è: il pass sarà obbligatorio per determinate attività come palestre, ristoranti al chiuso, musei, piscine, teatri e l’obbligo, stando al decreto, è previsto per i clienti e per i fruitori di queste attività, ma per chi vi lavora? I dipendenti di un ristorante, giusto per fare un esempio, avranno l’obbligo di Green Pass rilasciato solo a fronte di vaccinazione o tampone (in questo caso la validità è di sole 48 ore)?

Allo stato attuale il datore di lavoro non può in alcun modo obbligare il dipendente a vaccinarsi, e su questo non ci piove. Ma con il decreto del 22 luglio che introduce il Green Pass dal 6 agosto il problema si pone eccome. E si crea un paradosso all’italiana: il cliente che va a mangiare in un ristorante al chiuso è obbligato ad avere il Green Pass, ma può essere servito da un cameriere che il Green Pass non ce l’ha. Il solito pasticcio, insomma. Il fatto è che in queste ore sono tantissimi i titolari di attività commerciali che rientrano nella sfera di applicazione del Green Pass che si stanno rivolgendo a consulenti del lavoro, medici del lavoro, consulenti per la sicurezza aziendale. Tutti in cerca di chiarimenti, anche perché la scadenza del 6 agosto è vicina e anche prenotando la vaccinazione in questi giorni non è detto che un dipendente riesca a ottenere la prima dose di vaccino entro il 6 agosto.

Cosa prevede nello specifico il decreto legge? “Sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l’obbligo del green pass - si legge nel documento - a verificare il possesso di idonea certificazione. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”. 

Oltre a prevedere pene pecuniarie, la normativa si limita a parlare di “verifica”. Insomma, il decreto richiede che venga controllato il pubblico e non che i dipendenti dell’attività commerciale siano obbligati ad avere la certificazione verde. Ma non finisce qui. Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 22 luglio che illustra i contenuti del decreto dice qualcosa di diverso rispetto al decreto stesso. Il comunicato precisa infatti che “la documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo”. Segue l’elenco delle attività per le quali è previsto il Green Pass (in coda a questo articolo).

Il comunicato dice che il Green Pass è necessario per “svolgere” le attività indicate dal decreto. Se l’italiano non è un’opinione, chi “svolge” le attività è chi lavora e non chi usufruisce della prestazione, ossia il cliente. Di qui gli interrogativi che si stanno ponendo gli imprenditori e le richieste di chiarimenti che si moltiplicano in queste ore, alla luce del fatto che nessun datore di lavoro può imporre la vaccinazione al proprio personale.

Unico chiarimento fornito dal decreto è il seguente: “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”, in altre parole le persone che per ragioni mediche non possono vaccinarsi e gli under 12 per i quali non è ancora prevista la vaccinazione.

Stando alle ultimissime notizie rilanciate dai quotidiani nazionali, il Governo sta lavorando per rendere obbligatorio il Green Pass anche a scuola e per chi lavora in ristoranti, bar, piscine, stadi e teatri.

Queste le attività per le quali è previsto l’obbligo di Green Pass dal 6 agosto:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.
Federico Centenari


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