28 ottobre 2021

Nuova bomba sulla fusione A2A-Linea Group, il parere legale chiesto da Astem Lodi stronca l’operazione: “Non conforme alla normativa”

La procedura di fusione per incorporazione di Linea Group in A2A è illegittima. La fusione, in particolare, non risulta “conforme alle norme che regolano le vicende delle partecipazioni pubbliche (…)”, che “prescrivono l’adozione di procedure di evidenza pubblica per la negoziazione e valorizzazione delle partecipazioni sociali dirette e indirette degli enti pubblici”. In sintesi: operazione illegittima in quanto portata avanti senza gara pubblica.

A sancire ancora una volta l’irregolarità della fusione tra Linea Group (Lgh), la holding delle ex municipalizzate di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Rovato nel colosso milanese A2A è adesso un parere legale di quelli pesanti. Attenzione: non è una sentenza (come nel caso di Seregno), ma un parere legale. Parere che tuttavia ha un peso doppio dal momento che a chiederlo non è stato un partito politico o un sindaco, bensì la stessa Astem, la municipalizzata di Lodi direttamente coinvolta nell’operazione.

Se il parere legale dovesse dunque essere brandito come arma di ricorso contro la fusione (e va ricordato che il Movimento 5 Stelle si sta attivando per l’esposto all’Anticorruzione e alla Corte dei Conti) c’è la concreta possibilità che l’intera operazione crolli su tutto il fronte, da Lodi fino a Cremona e Crema.

 Senza contare le responsabilità dei consiglieri che hanno votato a favore della fusione.

Il parere legale chiesto da Astem è stato trasmesso pochi giorni fa, il 25 ottobre, alla stessa società lodigiana ed è stato elaborato dall'avvocato Alberto Marelli dello Studio Legale Marelli e Maniscalco di Milano. L’oggetto è stringato: “Parere legale pro veritate sull’operazione di fusione per incorporazione di LGH s.p.a. in A2A s.p.a.”, si legge all’inizio delle 19 pagine redatte dallo Studio legale milanese.

Il documento inizia definendo ruoli e competenze di Astem, Lgh e A2A, per poi ricostruire l’intera vicenda finanziaria dal 4 marzo 2016, “quando i soci territoriali di LGH s.p.a., vale a dire AEM s.p.a., ASM Pavia s.p.a., Cogeme s.p.a., Astem s.p.a. e SCS s.r.l. avevano concluso con A2A s.p.a. un “Accordo di Partnership” volto a programmare e disciplinare una aggregazione industriale e societaria tra LGH s.p.a. e A2A s.p.a.”. 

A quella data, ricorda l’avvocato Marelli, “l’intero capitale sociale di LGH s.p.a. era detenuto da AEM per il 30,92%, da Cogeme per il 30,92%, da ASM Pavia per il 15,9%, da Astem per il 13,22% e da SCS per il 9,04%”.

Prosegue il legale: “Con riferimento ai fatti come sopra ricostruiti mi viene chiesto di esprimere un parere pro veritate circa la conformità alla Legge della procedura di fusione per incorporazione di LGH s.p.a. in A2A e, segnatamente, di verificare se la predetta operazione di integrazione societaria possa avvenire senza il ricorso ad un procedimento di evidenza pubblica”.

A seguire, un lungo elenco di documenti esaminati dal legale e le prime osservazioni. Tra le prime da rilevare, quella relativa alla mancata gara: “tranne che in casi eccezionali che comunque necessitano un’analitica dimostrazione sulla convenienza dell’operazione”, annota l’avvocato, la normativa “impone la procedura di evidenza pubblica per l’alienazione delle partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche”. 

Il cuore del documento è però in chiusura, dove il legale osserva: “Pare superfluo evidenziare che anche la procedura di fusione LGH-A2A è stata portata avanti senza alcuna indagine di mercato volta a dimostrare l’inesistenza di altre società multiutility che avrebbero potuto essere coinvolte in progetti di aggregazione a condizioni migliori di quelle proposte da A2A. Per un altro verso ritengo che la scelta di dar corso alla fusione LGH- A2A senza alcuna procedura di evidenza pubblica si ponga in contrasto con le norme che regolano le società a partecipazione mista pubblico-privata”.

La prescritta procedura di evidenza pubblica – argomenta l’avvocato – avrebbe dovuto senz’altro trovare diretta applicazione nell’operazione del 2016 di cessione in favore di A2A delle azioni di LGH. Per effetto di tale cessione, infatti, si è avuto l’ingresso di un socio privato (A2A) in una società in origine interamente pubblica, dandosi vita in questo modo ad una società a partecipazione mista pubblico-privato. In conseguenza dell’operazione del 2016 l’odierna fattispecie ha invece per protagoniste due società (A2A e LGH) che sono già a partecipazione mista pubblico-privata. Non per questo però si può inferire che la sostanziale negoziazione delle proprie azioni in LGH (perché, come sopra ho chiarito, tale è l’effetto sostanziale di una fusione) da parte di Astem e degli altri soci territoriali di LGH sia sottratto alla procedura di evidenza pubblica”.

Di qui le conclusioni: “Ritengo che la procedura di fusione per incorporazione di LGH s.p.a. in A2A s.p.a., anche alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, non risulti conforme alle norme che regolano le vicende delle partecipazioni pubbliche e, segnatamente, agli artt. 10 e 17, D.lgs. 175/2016 nonchè all’art. 5, D.lgs. 50/2016 i quali prescrivono l’adozione di procedure di evidenza pubblica per la negoziazione e valorizzazione delle partecipazioni sociali dirette e indirette degli enti pubblici”.

Salvo Lodi, tutti i consigli comunali delle realtà coinvolte nell’operazione hanno già votato a favore della fusione, tanto che l’iter sta procedendo da tempo nelle sedi deputate. Il parere legale dello studio Milanese chiesto da Astem piomba ora come una tegola pesantissima – l’ennesima – su un’operazione da sempre avversata da più parti e oggetto di enormi dubbi legali. 

Il parere dello studio milanese è ora al vaglio degli avvocati del Movimento 5 Stelle a livello regionale ed è probabile che il documento verrà aggiunto a quelli a sostegno dell’esposto che i pentastellati porteranno all’attenzione di Anac e Corte dei Conti.

In allegato il parere legale dello studio Marelli-Maniscalco:

//media2.cremonasera.it/dev_cremonasera/Assets/Files/2021_10/28/082154/prot.-751-in-2021-studio-legale-marelli-e-maniscalco.pdf

 

Federico Centenari


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