9 aprile 2025

Tamoil, il Tar dà ragione alla Bissolati: conferenza dei servizi chiusa troppo in fretta. Non si è indagato a sufficienza sulla tenuta della barriera. Comune e Tamoil rimborseranno le spese legali

Il TAR Lombardia, Sez. di Brescia, con la sentenza n. 306/25, del 26 febbraio, pubblicata in data 8 aprile 2025, ha accolto il ricorso presentato dalla Canottieri Bissolati, difesa dagli Avvocati Maria Ughetta Bini, Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli, contro il decreto dirigenziale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi sincrona, con la quale si è dato seguito alle fasi 1, 2, 3 e 4 del progetto predisposto dalla Tamoil d’integrazione progettuale all’intervento ambientale per le aree esterne.

Nel comunicato della Canottieri Bissolati, si leggono le motivazioni della sentenza:

 “Nella seduta della conferenza di servizi istruttoria del 10.5.2023 Bissolati ha, poi, illustrato le proprie osservazioni, non condividendo, in linea generale, i dati conoscitivi posti alla base del progetto e, comunque, ampiamente argomentando in ordine alla necessità di una nuova Analisi del Rischio, anche in considerazione della distribuzione verticale del prodotto petrolifero a partire dalla quota di falda e nella frangia capillare sabbioso/limosa per uno spessore considerevole e con percentuali da elevate a molto elevate”, nonché di ampliare l’area di indagine anche alle aree esterne alla propria, ovverosia “a ridosso della barriera idraulica per definire correttamente l’estensione e l’origine del surnatante che transita tra le due proprietà, con particolare riferimento all’area di indagine (M13-M15-M31)” e “l’area Est della Canottieri”, in quanto gli idrocarburi rinvenuti nell’area della ricorrente non sarebbero “residuali”, bensì alimentati dal prodotto ancora presente nell’area Tamoil, a monte”.

La pronuncia prosegue affermando che non è stato dato adeguato riscontro ai quesiti posti dall’Amministrazione Provinciale e dall’ARPA, né alle osservazioni della Bissolati senza una congrua considerazione “agli esiti delle perizie e consulenze disposte in sede penale, né agli esiti dell’Atp civilistico”.

Dal che il TAR deduce: “Tale carenza motivazionale disvela un difetto istruttorio, atteso che l’Amministrazione non ha dato corso ad analisi nel senso propugnato da Bissolati, tra le altre cose in ordine alla qualità del surnatante rinvenuto nelle aree esterne e, comunque, sulla tenuta della barriera idraulica: è vero che la stessa è posta all’interno dell’area Tamoil, ma nondimeno la sua efficacia impatta direttamente sulle aree esterne, come quella della ricorrente, cosicché sarebbe stato doveroso un compiuto approfondimento in merito.

Inoltre, è parimenti mancato un congruo vaglio circa la datazione del surnatante pacificamente presente nell’area Bissolati, nonché una speciazione del prodotto, evidentemente prodromico ad una corretta Analisi del Rischio. La natura risalente del surnatante rinvenuto, infatti, pare smentita dagli esiti degli accertamenti svolti da Arpa nel settembre 2024 a supporto dei CCTTPP incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in seno al procedimento a carico di ignoti.”

In conclusione, l’Amministrazione “dovrà procedere con la dovuta urgenza alla riconvocazione della conferenza di servizi e in tale sede effettuare una completa valutazione degli elementi offerti da Bissolati, tenendo altresì conto delle sopravvenienze fattuali riferite dalle parti nei rispettivi atti e, all’esito dell’istruttoria svolta, rideterminarsi in ordine al progetto Tamoil.

Accogliendo il ricorso, il Tar condanna il Comune di Cremona e Tamoil Raffinazione S.p.a., in via tra loro solidale, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.

"Anche da questa pronuncia si ricava la fondatezza delle richieste e delle osservazioni fatte dalla Bissolati in tutti questi anni. Quello che, da tempo, chiede la Bissolati è un “cambio di passo” nella gestione del progetto amministrativo da parte del Comune di Cremona, responsabile del procedimento. - commenta Maurilio Segalini, Presidente di Bissolati - Il Comune di Cremona non può continuare ad ignorare né le richieste d’indagine avanzate dall’Amministrazione Provinciale, ARPA e Bissolati, né quanto accertato in sede penale e civile, assentendo alle sole richieste provenienti dalla Tamoil, responsabile del disastro ambientale". 


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commenti


Gianni

9 aprile 2025 12:41

Tranquilli... il Comune ha ancora 2.394.000 euro da investire...grazie a Gino. Ricordiamo che il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 aprile 2019, ha disposto di determinare il vincolo di destinazione finalizzato ad interventi in campo ambientale stabilendo anche di ottimizzare la destinazione a favore di tutta la collettività dei fondi in questione mediante l’istituzione di una apposita Commissione di valutazione delle proposte e degli interventi progettuali in ambito ambientale.

Padquino

9 aprile 2025 14:40

Altra evidente " cavolata" comunale
Ma ne facessero almeno una giusta !