17 luglio 2024

Inquinamento Tamoil, l'azienda ricorre in Cassazione per far togliere al Tribunale di Cremona la giurisdizione ma lo perde. Si riparte per quantificare il danno avuto dalla Bissolati e dai suoi soci

La Tamoil bocciata in Cassazione. Respinto il ricorso dell'azienda sulla giurisdizione del Tribunale di Cremona. Ora si riparte dalla causa civile per quantificare i danni avuti dalla Società Canottieri Bissolati e dai suoi soci. 

La Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite – ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione promosso dalla Tamoil Italia s.p.a. e Tamoil Raffinazione s.p.a. nell’ambito della causa civile instaurata, avanti il Tribunale di Cremona, dalla Canottieri Bissolati nei confronti della Tamoil Italia s.p.a., Tamoil Raffinazione s.p.a, Logistici s.r.l. e dell’Ing. Gilberti Enrico. 

Con il ricorso Tamoil Italia s.p.a e Tamoil Raffinazione s.p.a. hanno chiesto ai Supremi Giudici di dichiarare la mancanza di giurisdizione del Tribunale di Cremona a decidere la controversia sostenendo che la giurisdizione appartenesse al Giudice Amministrativo.

Avanti la Corte di Cassazione si è costituita la Canottieri Bissolati quale parte controricorrente, assistita dagli Avv.ti Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 18472/24 R.G. depositata il 05/07/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalle società Tamoil in “accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte controricorrente per vizio di procura speciale” delle ricorrenti. L’ordinanza prosegue affermando: “la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di giurisdizione avanzato dalle parti ricorrenti non impedisce tuttavia a questa corte, nel caso di specie di esaminare la questione sollevata… Non vi è dubbio che la presente causa rientri nella giurisdizione del giudice adito, come sostenuto dal Procuratore generale e dalla controricorrente…..la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al c.d. petitum sostanziale ed alla causa petendi… che nel caso di specie la parte attrice, lamentando la penetrazione nel proprio fondo di sostanze inquinati, ha chiesto che, accertata la sussistenza di tali immissioni, le società convenute siano condannate, ai sensi dell’art. 844 c.c. ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinati e la loro condanna al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà, alla propria attività ed immagine e salute. Dalla lettura dell’atto di citazione risulta chiaro che la parte ha agito in giudizio facendo valere pretese inibitorie, conformative e risarcitorie a tutela dei diritti soggettivi di proprietà, impresa e della salute, che come tali sono giudiziabili dinanzi al giudice ordinario”.

L’ordinanza ha consentito alla Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite, di precisare che: “la circostanza che la legge preveda la possibilità di un intervento da parte della Pubblica Amministrazione per l’eliminazione della situazione dannosa, costituisce d’altra parte un accrescimento dei livelli di tutela e non può comportare come conseguenza un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi”.

Pertanto, la decisione della causa rimane al Tribunale di Cremona, avanti il quale la Bissolati ha dato mandato agli avvocati Avv.ti Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli di procedere alla riassunzione, insistendo in tutte le domande già formulate in atti e pertanto la causa proseguirà avanti lo stesso Giudice Istruttore incaricato di decidere sulla inibitoria e sul risarcimento di tutti i danni che la nostra Canottieri ha subito in questi anni, sta ancora subendo e continuerà a subire fintantoché il passaggio delle sostanze inquinanti provenienti da Tamoil continuerà e l’area della Bissolati non verrà ripulita dagli idrocarburi presenti nel sottosuolo e nella falda.


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commenti


Pasquino

18 luglio 2024 06:46

Ma qualcuno ( appena eletto ad una prestigiosa carica ) non era dalla parte della Tamoil ... per salvaguardare il lavoro ?
Forse mi sbaglio

Manuel

18 luglio 2024 09:02

Non ti sbagli. Ci lavorava pure.
Personaggio a parte e competenze giudiziarie stabilite, siamo prossimi ad una possibile valutazione di danno effettivo, per colpe sicuramente vetuste, ma, forse, anche recenti ed attuali.
Gli organismi competenti e le istituzioni tutte (regione compresa!) non affermavano la percolazione oramai inesistente?

Marco

20 luglio 2024 04:27

15 anni fa' la Tamoil si autodenuncia perché scopre per caso l'inquinamento da idrocarburi
della falda fino a 20 metri .
In una conferenza di servizi viene dichiarata ottimisticamente la bonifica in un anno.
Dopo una piena vaste aree erbose della Bissolati muoiono e questo desta dei sospetti.
Dopo verifiche anche con i vigili del fuoco vengono chiuse piscine, fontanelle dove viene utilizzata l'acqua dei pozzi.
Al flora ne chiudono due.
Emerge che la Bissolati galleggia su un mare di residui petroliferi come il Flora e il Dopolavoro Ferroviario.
Dopo 15 anni l'inquinamento non si ferma, anzi se ne scoprono altri e il pompaggio degli idrocarburi non sortisce gli effetti sperati .
A livello sanitario i soci hanno fatto il bagno e bevuto acqua gravemente contaminata per anni e non se ne conoscono ancora gli effetti nel tempo.
Ma con il Po in piena da circa quattro mesi e possibile ulteriore risalita in superficie dei materiali inquinanti, possibile che nessuno si ponga la domanda se siano luoghi ancora fruibili?
La bonifica Tamoil è inattuabile ma nessuno ha il coraggio di ammetterlo.



Manuel

20 luglio 2024 08:53

La bonifica Tamoil credo sia attuabile, ma diventa una questione economica.
Anni fa un importante politico cremonese aveva anticipato una cifra rimarchevole: non rivelo l’ammontare, poiché oramai da rivedere al rialzo, ma comunque inferiore all’ospedale/astronave.