26 novembre 2021

Danno erariale, sospensione della fusione Lgh-A2A, restituzione di quanto versato e accertamento responsabilità: le richieste dell'esposto

Il contenuto è pesantissimo. Si paventa il danno erariale, l'illegittimità dell'intera operazione, si paventano eventuali responsabilità in capo agli amministratori delle società partecipate dai Comuni e dagli amministratori dei Comuni stessi. Si chiede, nel caso la Corte ravvisasse illegittimità, la sospensione immediata della fusione societaria e l'immediata restituzione di quanto corrisposto ad A2A, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti a carico degli amministratori che “hanno deciso di cedere le quote di LGH ad A2A”.

Eccolo il testo dell'esposto presentato su iniziativa del Movimento 5 Stelle lombardo alla Corte dei Conti contro la fusione per incorporazione di Linea Group ad A2A, voluta e sostenuta dall'amministrazione comunale e dalla maggioranza di centrosinistra.

L'esposto si snoda lungo 32 pagine ed è datato Milano, 16 novembre 2021. E' stato trasmesso alla Procura della Corte dei Conti della Lombardia, alla Procura della Corte dei Conti di Roma, ai Nuclei di Polizia Economico Finanziaria di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia e all'ANAC (l'autorità anticorruzione).

Questo l'oggetto: “segnalazione circa la sussistenza di un possibile danno erariale per responsabilità amministrativa riguardante l'acquisizione da parte di A2A del 51% di Linea Group Holding (LGH) senza prima esperire una procedura di evidenza pubblica in violazione della Delibera ANAC n. 172 del 21 febbraio 2018” (ossia la delibera con cui l'anticorruzione, interpellata nel 2016 dal Movimento 5 Stelle, ha bocciato la fusione societaria).

I FATTI - L'esposto reca l'elenco dei cittadini e dei consiglieri regionali che hanno incaricato uno studio legale per la stesura del documento. La prima parte è dedicata alla ricostruzione puntuale dei fatti “desumibili dai documenti amministrativi allegati” con lo scopo di porre all'attenzione della Corte dei Conti “accadimenti circostanziati posti in essere dagli amministratori delle società pubbliche coinvolte nella cessione affinché siano eseguiti gli opportuni accertamenti e sia valutata la sussistenza di eventuali profili di responsabilità amministrativa rilevanti”.

IL QUADRO NORMATIVO – Segue la descrizione del “quadro normativo e fattuale” relativo all'intera vicenda della cessione di Linea Group, società che accorpa le ex municipalizzate di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Rovato, alla milanese A2A, Spa quotata in borsa. Nell'esposto vengono riportati anche i punti salienti dell'accordo di partnership tra A2A e LGH. Un passaggio, particolarmente rilevante, è sottolineato: “la proposta preliminare di cui si tratta (del 16 aprile 2021, ma prevista dall'accordo di partnership che risale al 2016; ndr) è stata approvata dalla prescritta maggioranza dei soci territoriali di LGH senza alcun passaggio nei consigli comunali dei Comuni soci”.

L'OGGETTO DELLA DENUNCIA – “Il presente esposto/denuncia – si legge a pagina 9 – ha quindi ad oggetto l'illegittimità dell'acquisizione da parte di A2A senza procedura ad evidenza pubblica, della quota di controllo di LGH in violazione a quanto prescritto dalla Delibera ANAC n. 172 del 21 febbraio 2018”.

Non avendo alcuna notizia di intervento della Corte dei Conti sul punto – si legge più avanti –, si chiede l'intervento delle Spett.li Autorità in indirizzo ai fini di poter ripristinare le necessarie condizioni di concorrenza che risultano violate con conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale dal momento che l'acquisizione di una quota di maggioranza della società Linea Group Holding Spa da parte di A2A Spa, non è stata attuata nel rispetto alle vigenti prescrizioni nazionali e comunitarie in materia di società pubbliche”.

DANNO ERARIALE – Circa la “responsabilità amministrativa per danno erariale”, prosegue l'atto, la fusione è stata “compiuta in violazione delle norme che impongono lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica nel caso di cessione di partecipazioni societarie degli enti pubblici”. Ed è questo il nocciolo della vicenda, come non manca di evidenziare l'esposto: “Nel caso di specie, infatti, l'Operazione ha, come effetto finale, essendo questa la reale volontà delle parti, la cessione di quote di società pubbliche ad A2A (società quotata) senza aver preventivamente effettuato qualsiasi procedura ad evidenza pubblica fra gli operatori economici del mercato”.

Il mercato è stato violato”, è la tranciante realtà riassunta nell'esposto, che prosegue citando tutte le norme che, ad avviso dei ricorrenti, sono state illegittimamente ignorate nel portare a termine l'operazione. Non a caso, a pagina 18, viene chiarito che “si sarebbe dovuta fare una disamina in relazione a tutto il mercato dei possibili operatori economici attraverso una informativa al mercato delle volontà di cedere la maggioranza del capitale azionario di LGH”.

A seguire, l'esposto cita la delibera dell'ANAC del 2018 e la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato un'operazione analoga, ossia quella condotta sempre da A2A con AEB Spa, ex municipalizzata del Comune di Seregno, la cui eco è arrivata nei mesi scorsi anche a Cremona rafforzando la tesi fin qui sostenuta dall'opposizione circa l'illegittimità della cessione di LGH ad A2A.

Alla luce delle predette considerazioni – si legge a pagina 23 – il mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica deve pertanto ritenersi illegittimo e foriero di responsabilità amministrativa per danno erariale”. Questo anche perché “la procedura di fusione LGH-A2A è stata portata avanti senza alcuna indagine di mercato volta a dimostrare l'inesistenza di altre società multiutility che avrebbero potuto essere coinvolte in progetti di aggregazione a condizioni migliori di quelle proposte da A2A”. E' questo, secondo il parere dei ricorrenti, il motivo per cui si configurerebbe il danno erariale a carico delle amministrazioni che hanno portato avanti l'operazione.

Sussiste quindi – si legge infatti poco oltre – un'evidente responsabilità amministrativa e conseguente danno erariale in quanto l'intera operazione è stata realizzata senza il previo (e necessario) esperimento di una procedura ad evidenza pubblica con conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale in capo agli amministratori delle società pubbliche coinvolte nella cessione le quali hanno deliberato l'operazione di fusione per incorporazione di LGH in A2A Spa”.

LE RICHIESTE - In chiusura, le richieste dei ricorrenti. In primo luogo che “sia verificata la sussistenza di eventuali danni erariali in capo alle società pubbliche interessate dall'operazione nonché in capo ai Comuni soci, con conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale”. In secondo luogo, “nel caso di accertamento delle violazioni riscontrate, sia sospesa immediatamente la procedura di integrazione societaria ed industriale tra A2A Spa e LGH Spa e i relativi gruppi aziendali, esperendo idonea procedura ad evidenza pubblica e aprendo al contesto concorrenziale di altri operatori economici”.

Infine, i ricorrenti chiedono che “nel caso di accertamento di responsabilità amministrativa per danno erariale, sia disposta l'immediata restituzione di quanto eventualmente corrisposto ad A2A Spa adottando ogni provvedimento più opportuno nei confronti egli amministratori pubblici delle società partecipate che hanno deciso di cedere le quote di LGH ad A2A”.

L'ALTRA INDAGINE - E' utile ricordare, per chiarezza, che questo esposto va ad aggiungersi agli accertamenti in corso in queste settimane presso i Comuni di Cremona, Crema e Rovato da parte della Guardia di Finanza di Pavia su richiesta della Corte dei Conti, che evidentemente si è attivata autonomamente a seguito del parere dell'ANAC del 2018. 

f.c.


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commenti


Roberto Regonelli

26 novembre 2021 09:22

Mi chiedo, chi ha gestito l'affare", era competente? O si voleva coscientemente, eludere la legge? Chi ci avrebbe guadagnato? Perché quando ci sono dei soldi, fanno gola a tutti!
Sarà la Guardia di Finanza ad accollare a qualcuno degli attori , il danno erariale!