Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni - Dostoevskij
Certo, se ne intendeva di condanne, di prigioni, di campi forzati, di pene di morte, il nostro Fjodor. E ne ricavò due capolavori. Il primo, “Memorie da una casa dei morti” (1861-62), nel quale narra in forma semi-autobiografica la sua esperienza di detenzione in Siberia, a Omsk: quattro anni di prigione e sei di lavori forzati. Il secondo, “Delitto e castigo” (1866), che affronta il cruciale problema della liceità dell’assassinio anche per una giusta causa, un fine buono. E’ da quelle pagine che è ricavata la citazione del titolo, anticipata un secolo prima da Voltaire.
Era stato condannato a morte per aver partecipato, nel 1849, solo come incuriosito uditore, a una riunione di oppositori del regime zarista. Arrestato, condannato e condotto alla fucilazione, gli venne comunicata la grazia dello Zar, con la commutazione della pena, solo quando era già sul patibolo. Scrisse al fratello: «ci hanno fatto baciare la croce, hanno spezzato sopra la testa le spade e ci hanno fatto la toeletta del condannato”. Un’esperienza che lo segnò, nel fisico e nella mente, per tutta la vita.
Tempi quelli assai lontani, come cultura diffusa, come sensibilità collettiva, come diritti costituzionali, civili e penali. Ma il sistema carcerario, in particolare in Italia, a che punto è, può ancora essere citato come indice della civiltà di un popolo? Possiamo subito affermare che l’Italia, anche in questo caso, si conferma il paese del Giano bifronte, con uno sguardo aperto al nuovo, al positivo, alla civiltà, e l’altro sempre ottusamente fissato sul passato, sul negativo, sul rifiuto di ciò che ci rende civili. E’ stato così per la chiusura dei manicomi, è così per la condizione carceraria.
Gli aspetti positivi della realtà italiana relativi alla situazione degli istituti di pena oggi in Italia derivano da una grande tradizione, che non può essere tralasciata. Il nostro paese è stato la culla del diritto romano, codificato e giunto a noi da Giustiniano nel 534 d.C. Poi del diritto internazionale, con Alberigo Gentili, che viene affiancato allo spagnolo Francisco de Vitoria e a Ugo Grozio nella fondazione dello ius inter nationes. Nel ‘700 appare poi quel capolavoro di Cesare Beccaria (1764) Dei delitti e delle pene, adottato come testo base da tutta la più avanzata cultura giuridica occidentale.
L’Italia ebbe il privilegio di vedere per prima abolita la pena di morte in Europa (Granducato di Toscana, 30 novembre 1786), poi nella Repubblica Romana di Armellini, Mazzini e Saffi, difesa fino all’ultimo da Giuseppe Garibaldi e Anita. Nello Stato pontificio venne riammessa con il ritorno di Pio IX. Il regno d’Italia la abolì con Crispi nel 1889 (Codice Zanardelli). Reintrodotta dal fascismo, è abolita definitivamente con la Costituzione Italiana nel 1948. Un passaggio di civiltà.
Molti aspetti positivi della legislazione italiana successiva partono proprie da qui, e si fondano sull’art.27, che ogni tanto andrebbe riletto (dai ministri, sottosegretari e parlamentari imparato a memoria): “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. (art. 27)”. Né va dimenticato un richiamo importante all’art.13: È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. (Art.13 c. 4).
Partendo da queste norme costituzionali, si è andata diffondendo nel nostro Paese una legislazione d’avanguardia e diversi tentativi di miglioramento del sistema di detenzione in Italia, in particolare dopo promulgazione della legge “Gozzini” (n. 663 del 10-10-1986), che fu approvata in Parlamento in maniera quasi unanime - col voto contrario del solo MSI - nell’intento di valorizzare l’aspetto rieducativo della detenzione rispetto a quello punitivo. Richiamo alcune disposizioni ivi contenute: permessi premio per buona condotta, affidamento in prova al servizio sociale, inserimento nel mondo del lavoro e disintossicazione da eventuali dipendenze, detenzione domiciliare per donne incinte, in allattamento, per la cura dei figli in età inferiore a 3 anni, facilitazioni per condizioni di salute particolarmente gravi, ecc. ecc. In relazione a queste misure era previsto, negli istituti di pena, l’incremento della presenza di varie figure con funzioni non solo di controllo, ma assistenziali, curative, educative, così come era facilitata la presenza di volontari a vario titolo.
Ricordo che a seguito delle novità introdotte dalla legge “Gozzini”, anche a Cremona – il carcere era allora in via Jacini - vennero attuate molte iniziative, favorite dalla direttrice di quel tempo, dott.ssa Flavia Pignanelli Verardi, e da numerosi volontari, molte istituzioni e associazioni cremonesi: Gigi Cappellini, operatore presso il Centro Studi del Disagio giovanile di Cremona, Francesca Merlini, ass. soc. del Comune di Cremona, Luca Avino, volontario del Carcere di Cremona, l’ARCI, l’Ammin. Provinciale e il Comune di Cremona.
Poi ci fu un’iniziativa assai originale, per non dire sorprendente, realizzata da due ragazze dell’ITIS “Torriani”, nell’anno scol. 1990-91, Katia Bianchi e Ilaria Catterini, che si recarono per sei mesi in via Jacini, il lunedì e il giovedì pomeriggio, a dialogare e a raccogliere interviste degli ospiti e delle ospiti della Casa Circondariale, all’interno di un progetto della classe 5 B sperimentale, promosso da Gigi Rotelli e dal sottoscritto. Una iniziativa che ebbe l’onore di ricevere una visita all’Istituto del Ministro della Giustizia Claudio Martelli, che volle incontrare in assemblea gli studenti e conoscere personalmente le due studentesse.
Katia narrò così l’inizio della sua esperienza in un’assemblea in carcere. Il discorso cadde sulla “legge Gozzini” che garantiva ai detenuti alcuni diritti, che non erano affatto rispettati dallo Stato. Per questo si lamentavano in continuazione: “Non riuscii a tacere, tutta la paura si trasformò in una sorta di rancore verso quelle persone che pretendevano qualcosa. Cominciai a parlare, quasi aggredendoli: “Come potete rivendicare la vostra libertà e i vostri diritti all’interno del carcere, quando voi siete i primi che limitano la libertà di ognuno di noi all’esterno? Io sono una ragazza ed ho paura ad uscire di sera, ho paura di essere aggredita, scippata o violentata!”. L’atmosfera cambiò dopo quello sfogo e capii che “loro”, in fondo, non volevano altro che un poco di comprensione per la loro storia e la loro condizione… Quando uscimmo, non potevamo dimenticare il rumore pesante delle chiavi nella toppa delle porte blindate e soprattutto non riuscivamo a sopportare l’impotenza che sentivamo…”.
Ilaria invece sottolineava come il suo intento non era affatto quello di sviluppare un’indagine sulla condizione carceraria tramite domande, ma piuttosto quello di avviare un incontro: “Così il dialogo si svolgeva su un terreno molto calmo e improntato alla logica dell’incontro, più che dell’inchiesta”. Rimase molto colpita dal fatto che molti detenuti, soprattutto i più giovani, si infliggevano ferite per conquistare solo un poco di attenzione. E che spesso alla Direttrice chiedevano un colloquio, ma poi non dicevano niente: se ne stavano lì a piangere, “nient’altro, come se il suo ufficio fosse l’unico luogo in cui potevano esprimere emozioni personali, senza vergognarsi, senza essere controllati dagli altri (agenti e detenuti)”. Gli rimasero in mente anche le celle: “stanze altissime, piccole, con letti a castello, fino a quattro posti e quelle tremende ed enormi finestre con quattro sbarre”.
Ritornando all’eccellenza normativa italiana, non posso non citare la legge Cantabria sulla cosiddetta “giustizia riparativa” (D.LGS. 10-10-2022, N. 150, Titolo IV, Disciplina organica della Giustizia Riparativa), il cui primo aspetto innovativo riguarda il cambiamento della denominazione dei detenuti, cioè dei “nomi” relativi al sistema penale e alla condizione carceraria. Un tentativo molto significativo di eliminare o quantomeno ridurre lo “stigma sociale e morale” del detenuto, spesso chiamato semplicemente “delinquente” (quindi cattivo, malvagio) al di là della gravità del reato, della pena, e dell’essere o meno solo in attesa di giudizio.
Così si introducono nel sistema legislativo alcune nuove definizioni: parole nuove che attendono di divenire sostanza. La giustizia riparativa viene chiamata “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.
Chi ha commesso un reato non è più tanto colui che ha violato la legge, quanto una persona che ha offeso un’altra persona. Cioè con i suoi diritti, la sua dignità, la sua personalità, comprendendo anche la comunità famigliare e sociale in cui è inserita. Proprio per questo l’autore dell’offesa può tentare di rimediare, non essendo più stigmatizzato. L’esito riparativo perciò non riguarda lo scontare la pena a cui è condannato, ma l’accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, teso alla riparazione dell’offesa e idoneo a giungere al riconoscimento reciproco, con la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti al progetto, persone e comunità.
Quanto stabilisce la legge sulla giustizia riparativa, si collega a ciò che sosteneva decenni fa il mio professore di filosofia teoretica, Enzo Paci, in un bellissimo saggio sulla “responsabilità”: quando l’offesa – collegata alla violazione della legge - è talmente grave che le sue conseguenze sono irreparabili - nel caso di un delitto e della morte conseguente ad esempio – ci si trova nella impossibilità oggettiva di restituire ciò che è stato tolto, per cui l’unico “rimedio” diventa la trasformazione del soggetto. “Il soggetto deve mutare, non deve essere più quello che ha compiuto date azioni, e attraverso l'accettazione responsabile, rinnovare totalmente, ma consapevolmente, sé stesso”. Da questo punto di vista, il graduale e accidentato cammino della persona dall'irresponsabilità all’assunzione della responsabilità finisce per coincidere con il cammino stesso della civiltà, che richiede un patto di cittadinanza sempre da rinnovare, reinventando le istituzioni civili, i rapporti tra persona e persona, la fedeltà alle leggi liberamente riconosciute, la solidarietà morale nelle difficoltà e nelle svolte della storia. Parole dell’etica che si richiamano mirabilmente a quelle della Costituzione.
Purtroppo, quando si vanno a controllare i dati di realtà, cadono le braccia. Dati che riporto della loro nudità senza commento, aggiornati al 21 aprile 2026. Gli istituti di detenzione in Italia sono 190, di cui solo 24 hanno ospiti in numero regolare. In 68 istituti penitenziari italiani, addirittura il tasso di affollamento è pari o superiore al 150% — tre persone per ogni due posti disponibili.
La situazione più grave si registra a Lucca, dove il sovraffollamento è del 263%. Poi Foggia, 219%. Grosseto, 213%. A Brescia, al carcere di Canton Monbello, i detenuti sono 383 rispetto ai 182 previsti, 210%. A San Vittore, Milano, ci sono 1.004 “ospiti”, con un tasso di affollamento del 207%. Segue Lodi, 207%. Udine, 206%. Poi Busto Arsizio, 198%. Latina, 196%. Trieste (194%). C’è da stupirsi se in oltre il 40% delle carceri italiane non sono garantiti i 3 metri quadrati di spazio minimo per persona previsti dalle norme? Cremona, per sovraffollamento dei detenuti, si colloca al 57° posto per sovraffollamento, con 596 “ospiti” rispetto 391 disponibili. Mantova, con il 148% di sovraffollamento si colloca al 79° posto.
Per quanto riguarda i minori, secondo i dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile del ministero, gli ingressi sono in continuo incremento, passando dagli 813 (2021) ai 1.197 (2025). Un aumento provocato soprattutto da nuovi provvedimenti di custodia cautelare: il numero degli ingressi di giovani provenienti dalla libertà passa da 160 del 2018 a 285 del 2025, con un aumento considerevole registratosi a far data dall’anno 2022. Il “Cesare Beccaria” di Milano patisce il maggiore sovraffollamento: alla fine del 2025 le presenze erano 73 a fronte a una capienza di 54 posti. C’è da stupirsi se le previste attività di rieducazione non si possono sviluppare in maniera sufficiente? Non a caso un allarme assai severo è stato lanciato dal presidente Mattarella, che ha definito insostenibili le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria (e di vita dei detenuti), che si trovano ad operare in condizioni di “estrema difficoltà”: una “sconfitta dello Stato”, ogni suicidio in carcere!
A questi dati di riferimento andrebbero aggiunti quelli dei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio, 10 in Italia, a cui si è aggiunto quello in Albania), che rappresentano un piccolo o grande obbrobrio giuridico (detenzione amministrativa fino a 18 mesi!?), veri e propri “buchi neri” del diritto, dove le condizioni di permanenza delle persone trattenute sono assai più critiche, ai limiti della disumanità, rispetto a quelle dei detenuti anche di massima sicurezza. E’ dovuta intervenire, con la sentenza n.96/2025, depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale, che la normativa sui CPR, viola il comma 2 dell’art. 13 della Costituzione: “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Quando pensiamo al carcere e ai detenuti, forse sarebbe meglio tenere in mente, sempre, che là dentro non ci sono delinquenti, ma semplicemente persone indicate come autrici dell’offesa, verso cui lo Stato e le autorità, assai spesso, stanno muovendo loro offese, nonostante il lavoro lodevole di moltissimi agenti, operatori, figure del volontariato.
Dal settembre 1868 Dostoevskij, che da poco aveva pubblicato “Delitto e castigo”, si trasferirà a Firenze, mentre sta ultimando “L’idiota”, che non a caso contiene la sempre citata frase: “La bellezza salverà il mondo”. Come non intuirla a Firenze? Non a caso teneva una copia della “Madonna Sistina” di Raffaello, da lui visitata quasi religiosamente a Dresda, nel suo studio.
In “Delitto e castigo” il protagonista affronta il problema della liceità di eliminare altri esseri umani, sopprimendo dei parassiti del prossimo. A Raskòl'nikov, che difendeva il suo gesto con grandi ragionamenti: “Ma dopotutto ho ucciso solo un pidocchio, Sonja, solo un inutile, ripugnante, nocivo pidocchio!”, la “semplice” Sonja, una ragazza pura che si prostituiva per aiutare i suoi fratellastri, rispondeva: “Ma come può una creatura umana essere un pidocchio!”. E aggiungeva, smontando i pensieri “realistici” del suo compagno, che intendeva rompere i suoi rapporti con il mondo per salvare se stesso: “Ma com'è possibile, com'è possibile vivere senza gli altri uomini!”.
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