Furto di strumenti musicali antichi e preziosi, in arrivo pene più gravi per ladri e possessori
35 anni fa veniva acquistato da Christie’s per 900 mila dollari il violino Colussus del 1716. Nel 1998 lo strumento fu illecitamente sottratto dall’abitazione romana del compianto maestro Luigi Alberto Bianchi e da allora non più “riemerso”. Alcune piste investigative si concentrarono subito su un ambiente ristretto di persone e, come affermò l’allora Comandante dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico “il giro delle persone interessate è ristretto. Chi lo ha preso ha agito chiaramente con precise indicazioni”. Salvo casi diversi, e per la verità statisticamente non molto numerosi, il furto di preziosi strumenti musicali avviene prevalentemente su commissione. Non sarebbe sensato rubare uno strumento Stradivari – ormai quasi tutti noti, censiti, fotografati e pubblicamente compravenduti per somme rilevantissime – per poi non poterlo facilmente rivendere se non nel mercato parallelo e con l’impossibilità di poterlo agevolmente esibire in pubblico o capitalizzarne il valore alla luce del sole.
A riordinare ed inasprire le sanzioni per chi traffica in beni culturali ci penserà la nuova legge contri i reati che danneggiano i beni culturali che ha ricevuto dalla Camera l’approvazione unanime. “Una giornata storica, un grande passo avanti nella tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte. Il Parlamento ha approvato definitivamente una legge attesa da anni che ribadisce la centralità della cultura nelle scelte politiche italiane, indipendentemente dagli schieramenti. Siamo una super potenza culturale e con questa legge stiamo indicando la strada, anche dando attuazione alla Convenzione di Nicosia” ha commentato il Ministro della Cultura Dario Franceschini. La nuova norma, che sarà a brevissimo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, colloca nel Codice penale, con un titolo espressamente dedicato, gli illeciti penali attualmente ripartiti tra Codice penale e Codice dei beni culturali. Questa norma appare rilevante poiché introduce la nuova ed autonoma figura di reato di “furto di bene culturale”. E non solo: viene introdotto un aumento della pena per la ricettazione, quando riguarda un bene culturale. Si introduce il reato di “illecita detenzione” di bene culturale, punito con la reclusione fino ad 8 anni per colpire chi compra un’opera sapendo che la sua provenienza è illecita. Sarà un reato vendere un bene culturale senza autorizzazione, importarlo senza permesso e tanto più esportarlo senza l’autorizzazione dello Stato italiano che in questo caso potrà punire i trasgressori anche con 4 anni di reclusione. La nuova norma consentirà agli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali di svolgere attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito.
Dunque anche per la tutela degli strumenti musicali antichi si aprirà a breve una nuova fase. Sono stati infatti molti, negli ultimi anni, i furti di strumenti musicali perpetrati ai danni di Istituzioni culturali (Conservatori di Musica e Musei) e di collezionisti e musicisti. Grazie alle nuove disposizioni normative saranno aumentate le pene per la ricettazione e verrà introdotto il reato di “illecita detenzione” di bene culturale, punito con la reclusione, per colpire chi compra un’opera sapendo che la sua provenienza è illecita. Sono ancora molti gli Stradivari rubati e non ancora riemersi: tra i “most wanted” si ricordano, oltre al citato Colussus, il King Maximilian e il Mendelssohn del 1709, il Karpilowsky del 1712, il Le Marien del 1714, il Davidoff-Morini del 1727.
Tutti i delitti contro il patrimonio culturale saranno giudicati con aggravanti (pena aumentata da un terzo alla metà) se verrà ritenuto che l’azione delittuosa abbia cagionato un danno di rilevante gravità e se i reati verranno commessi nell’esercizio di un’attività professionale (in quest’ultimo caso verrà applicata la pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.
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